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Appello ed istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Profili di incostituzionalità del nuovo art. 283 c.p.c.
Com’è noto, la legge n.183 del 12/11/2011 (c.d. legge di stabilità) ha aggiunto all’articolo 283 c.p.c. (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) la disposizione (comma 2) secondo cui, qualora l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata risulti inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, ma tuttavia revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. Tale disposizione, unitamente a quelle relative alla non impugnabilità dell’ordinanza ex art. 351 c.p.c., al potere del giudice di appello di decidere la causa ex art. 281 co. 6 c.p.c. già all’udienza fissata per la sospensiva, all’aumento del contributo unificato per il grado di appello, alla possibilità di delegare l’eventuale istruttoria del processo ad un unico magistrato facente parte del collegio giudicante, si inserisce Continue reading “– Appello ed istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Profili di incostituzionalità del nuovo art. 283 c.p.c.”