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Importante pronuncia del Tribunale di Benevento in materia di licenziamento ritorsivo e reintegrazione nel posto di lavoro (Trib. Benevento, Sez. Lavoro, ord. del 15/03/2018).
La Sezione Lavoro del Tribunale di Benevento , G.L. Dr.ssa Adriana Mari, ha recentemente emesso un’importante e significativa pronuncia di accoglimento di un ricorso per reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento della dovuta indennità, proposto, ex art. 1 comma 47 e ss. della Legge 28/06/2012 n. 92, da un dipendente di una Cooperativa operante nel settore dei servizi ecologici, il quale, avendo in precedenza agito nei confronti dellla stessa Cooperativa per ottenere il pagamento di pregresse differenze retributive, si era visto successivamente licenziare per sopravvenuta cessazione del servizio al quale era addetto (servizio di pulizia e spazzamento delle superfici pubbliche svolto dal datore di lavoro in un comune della Valle Telesina), “giustificato motivo oggettivo” risultato insussistente a seguito dell’istruttoria della causa (Trib. Benevento, Sez. Lavoro, ord. del 15/03/2018).
In tale pronuncia, infatti, il Giudice del Lavoro, nel richiamare ed applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di licenziamento ritorsivo e/o discriminatorio, ha condivisibilmente affermato che:
- “Si è in presenza di un licenziamento ritorsivo e/o discriminatorio allorquando l’atto di recesso costituisce un mero pretesto per perseguire con il licenziamento un altro e diverso scopo: quello di procedere all’espulsione dal tessuto aziendale dei lavoratori scomodi o peggio sgraditi per avere avanzato legittime rivendicazioni all’imprenditore. Dunque la risoluzione del rapporto unilaterale da parte del datore di lavoro costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, così da assumere il connotato di una vendetta”;
- “La ragione del licenziamento non può esser costituita da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto in cui è addetto il singolo lavoratore: essa non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”;
- “Grava sul lavoratore che agisce in giudizio per la rimozione dell’atto discriminatorio, a norma dell’art. 2697 c.c. l’onere di dimostrare <che l’intento discriminatorio o di rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso> (Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2005, n. 14816)”;
- “L’onere della prova può essere assolto <con la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Ne consegue che… il lavoratore… deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze (allegate) e l’asserito intento di rappresaglia> (Cass.Civ., sez.lav, 6 giugno 2013 n. 14319). Può, dunque, risultare particolarmente complesso per il lavoratore allegare circostanze comprovanti la natura discriminatoria o ritorsiva dell’atto, posto che queste ‘sono gelosamente custodite nella sfera datoriale’, ma è pur vero che il lavoratore potrà avvalersi di presunzioni, anche attingendo dalle risultanze probatorie emerse in sede di accertamento istruttorio, trattandosi <di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole> (Cass Civ.,sez. lav., n. 17087 del 08/08/2011)”;
- “La prova della palese insussistenza del giustificato motivo, non è di per sé sufficiente, ma di fatto, rappresenta la spia – e al tempo stesso, la condicio sine qua non – della nullità del licenziamento per motivo illecito determinante, rappresentando la premessa ed il presupposto per l’applicazione della tutela piena”.
Nel caso al suo esame, il Giudice del Lavoro di Benevento, in applicazione dei suddetti principi, ha quindi accolto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro proposta dal ricorrente, condannando altresì parte resistente al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal lavoratore dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, ritenendo che gli assunti del lavoratore risultavano provati, per presunzioni, da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti emersi dall’istruttoria della causa e costituiti dal fatto che l’ente pubblico appaltante non aveva mai revocato l’incarico del servizio di pulizia e spazzamento delle superfici pubbliche affidato alla Cooperativa convenuta, dal fatto che quest’ultima aveva addirittura provveduto ad assumere altri lavoratori in sostituzione di quelli licenziati, oltre che dalla circostanza della documentata proposizione, da parte del ricorrente, di precedente azione giudiziaria volta ad ottenere dal datore di lavoro il pagamento di pregresse differenze retributive.
Avv. Giovanni Minauro