GRATUITO PATROCINIO

In materia civile, lo Studio offre al Cliente la possibilità di avvalersi, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, del patrocinio a spese dello Stato

Chi può essere ammesso al gratuito patrocinio?
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Attenzione, però, è bene sapere che se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente in giudizio, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Casi di esclusione dal gratuito patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo che la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).